Parte I

Parte II

Parte III

Parte IV

Regolamento di disciplina (o dei diritti e dei doveri)

Parte I
Regolamento d'Istituto

Il Regolamento d'Istituto è illustrato all'inizio dell'anno scolastico.

L'istituto, i suoi locali e i suoi arredi sono un bene comune di tutti coloro che vi operano e debbono essere da tutti conservati nelle migliori condizioni di efficienza.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione e sul rispetto reciproco di ogni suo componente.

Organi collegiali

ART. 1
Organi Collegiali operanti nella scuola.

Operano nell'Istituto, con le norme D.L. 16 aprile 1994 n.297, i seguenti Organi Collegiali:

  1. Consigli di classe;
  2. Collegio dei docenti;
  3. Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva.

Esercitano attività in istituto anche i seguenti organi:

  1. Proff.Collaboratori del Dirigente scolastico;
  2. Proff.Collaboratori di sede;
  3. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti;
  4. Comitato Studentesco;
  5. Assemblee Studentesche.

ART. 2
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

  1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta,di norma, con un preavviso di 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.
  2. La convocazione dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti deve avvenire mediante comunicazione scritta ai membri dell'organo collegiale.
  3. La convocazione del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso.
  4. La convocazione del Consiglio d'Istituto ,del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe può avvenire, per ragioni straordinarie, con procedura d'urgenza e mediante avviso comunicato ai componenti per vie brevi.

ART. 3
Programmazione delle attività degli organi collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

ART. 4
Convocazione del Consiglio di Classe e del collegio dei docenti

  1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
  2. Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 4, del D.L. 16.04.1994, n° 297.

ART. 5
Prima convocazione del Consiglio d'Istituto ed elezione del presidente

  1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.
  2. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
  3. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
  4. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
  5. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
  6. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
  7. Il Consiglio può deliberare di eleggere un vicePresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART. 6
Convocazione del Consiglio d'Istituto

  1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso,di concerto col Dirigente Scolastico.
  2. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

ART. 7
Pubblicità degli atti

  1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'articolo 43 del D.L. 16.04.1994, n° 297, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell'istituto della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
  2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
  3. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e -per lo stesso periodo- sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
  4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

ART. 8
Pubblicità delle sedute del Consiglio d'Istituto

  1. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio ed i membri di consiglio di circoscrizione di cui alla Legge 08.04.1976, n° 278.
  2. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.
  3. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
  4. Le sedute del Consiglio d'Istituto dovranno obbligatoriamente svolgersi senza la presenza del pubblico quando comportano giudizi o decisioni relative a singole persone o quando verrà richiesto dalla metà più uno dei membri del Consiglio stesso.
  5. Con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio d'Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della Provincia, del Comune o dei Comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel territorio e di esperti, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

ART. 9
Comitato Studentesco

Il Comitato studentesco, che rappresenta gli studenti nei rapporti con gli altri Organi della scuola, è costituito da dieci studenti, due per ciascun gruppo di classi parallele, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

ART. 10
Assemblee mensili degli studenti

La partecipazione all'Assemblea mensile d'Istituto è un diritto - dovere di ogni studente.

Le assemblee studentesche di classe e d'istituto si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D.L.vo 16.04.1994 e della nota del Miur del 26 novembre 2003.

ART. 11
Modalità di richiesta e svolgimento delle assemblee di istituto, assemblee di classe e comitato studentesco

La richiesta della assemblea di istituto, dell'assemblea di classe e del comitato studentesco deve essere presentata al Dirigente Scolastico 5 gg prima della data prevista corredata del relativo ordine del giorno, della data e dell'ora.

  1. Non possono essere richieste nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.
  2. Non sono consentite assemblee, in orario scolastico, negli ultimi 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni. Altre assemblee possono svolgersi fuori dall'orario delle lezioni.
  3. Ogni assemblea deve eleggere un Presidente ed un segretario, a cui spetta il compito della verbalizzazione delle sedute da presentare al Dirigente Scolastico, per conoscenza, e da affiggere all'Albo degli studenti.
  4. Ogni deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dalla maggioranza, pertanto per la validità di ogni votazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Regolamento dell'assemblea di istituto

Si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n:297/1994 e la nota ministeriale del 26/11/2003.

Comitato studentesco

Il Comitato è convocato o su richiesta del Presidente o dalla maggioranza dei componenti e si riunisce una volta al mese in sedute ordinarie della durata di un'ora. Lo stesso può tenere riunioni straordinarie fuori dell'orario delle lezioni.

Assemblea di classe

  1. L'assemblea di classe è convocata per un numero di ore non superiore a due, su richiesta della maggioranza della classe e viene autorizzata mediante una semplice dichiarazione scritta apposta sul registro di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, da cui risultino il giorno, l'orario e l'O.d.g. Tale dichiarazione avrà valore di notifica per tutti gli studenti della classe, per consentire loro di prepararsi e contribuire alla discussione. Le assemblee di classe possono servire oltre che per l'esame dei problemi specifici delle singole classi, anche come momento di preparazione e di conclusione delle assemblee d'Istituto.
  2. L'assemblea di classe, a cui può assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato,si svolge alla presenza dell'insegnante impegnato in orario in quella classe; è da evitare che venga svolta ripetutamente in coincidenza di ore della stessa materia e dello stesso insegnante.
  3. Le assemblee non possono essere tenute nei laboratori.
  4. Se le assemblee di classe sono richieste congiuntamente (per corso, per classi parallele, ecc.), il monte ore non potrà essere in ogni caso superato.